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Corte d'Appello di Bologna > Contratti collettivi
Data: 29/03/2007
Giudice: Schiavone
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 318/06
Parti: GASTONE M. / INPS
DATORE DI LAVORO NON ADERENTE AD ASSOCIAZIONE DATORIALE STIPULANTE – RECEZIONE CCNL DI SETTORE – CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE PREVEDENTE MAGGIORAZIONI RETRIBUTIVE – OBBLIGO DI CORRISPONDERE LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE: SUSSISTENZA


DATORE DI LAVORO NON ADERENTE AD ASSOCIAZIONE DATORIALE STIPULANTE – RECEZIONE CCNL DI SETTORE – CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE PREVEDENTE MAGGIORAZIONI RETRIBUTIVE – OBBLIGO DI CORRISPONDERE LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE: SUSSISTENZA –

Tre lavoratrici già dipendenti della B.S. Fast Cargo S.p.a., nel dicembre 1998 incorporata per fusione nella SDA Express Courier S.p.a., chiedevano il pagamento delle differenze retributive scaturenti dall’applicazione del contratto provinciale, integrativo del CCNL del settore autotrasporto e spedizione merci, maturate nel periodo precedente alla fusione, e fino al gennaio 1998, momento dal quale era iniziata la spontanea corresponsione di tali emolumenti.

La domanda veniva svolta nei confronti della SDA Express Courier, alle dipendenze della quale i rapporti di lavoro delle tre lavoratrici erano proseguiti, dal momento della incorporazione della BS Fast Cargo, senza soluzione di continuità.

Invocavano a tal fine le lavoratrici gli effetti della ricezione formale della disciplina collettiva di settore, ad opera del rinvio a quest’ultima da parte del datore di lavoro non iscritto a nessuna delle associazioni datoriali stipulanti, rinvio a volte generico e a volte specifico contenuto nelle lettere di assunzione e in altre comunicazioni di rilievo per la soluzione della concreta fattispecie dedotta.

Il Tribunale di Bologna, in primo grado, in accoglimento della tesi datoriale respingeva le domande sul presupposto che il rinvio dovesse intendersi quale rinvio materiale e non formale, e cioè effettuato con riferimento ad un contratto determinato, anziché alla complessiva disciplina collettiva di settore, vigente e/o da stipularsi, ed ai soli fini della determinazione dei minimi retributivi.

La SDA si difendeva in appello replicando le medesime argomentazioni svolte nel primo grado del giudizio, secondo le quali la spontanea corresponsione degli emolumenti richiesti sarebbe avvenuta dopo l’incorporazione della BS Fast Cargo ad opera della SDA, per il fatto che solo quest’ultima sarebbe stata iscritta ad una delle associazioni stipulanti il contratto collettivo applicato ai rapporti di lavoro dedotti.

In sede di appello le lavoratrici articolavano le proprie argomentazioni difensive sul presupposto di due elementi concorrenti, entrambi ritenuti decisivi ai fini del decidere, e cioè: 1) che l’inizio della spontanea corresponsione delle differenze retributive reclamate risalirebbe al gennaio 1998, e dunque che tale comportamento sarebbe stato riferibile alla stessa BS Fast Cargo, incorporata per fusione nella SDA solo dal successivo dicembre 1998; 2) che nella lettera di comunicazione ai dipendenti dell’imminente assorbimento societario, allegata agli atti, la stessa BS Fast Cargo garantiva che la società assorbente avrebbe continuato ad applicare la contrattazione collettiva di settore, sia nazionale che integrativa, a livello territoriale.

La Corte, dopo aver ribadito la distinzione tra ricezione formale e materiale della contrattazione collettiva, nei termini sopra richiamati, ed aver individuato solo nella seconda fattispecie quella originante il vincolo, per il datore di lavoro non associato, di dare applicazione all’intera contrattazione collettiva di settore, anche in ogni sua articolazione decentrata, ravvisa nel caso in esame – in cui il rinvio alla disciplina collettiva è esplicito, anziché desumersi per comportamenti concludenti - una ipotesi in cui l’obbligo, a carico del datore di lavoro, è più cogente che nel caso del rinvio implicito, nel quale “molto più problematica (è) l’applicazione delle altre parti della contrattazione collettiva, diverse da quelle che hanno trovato concreta applicazione”.

Risolutivi, ai fini della decisione della controversia, vengono ritenuti i due elementi di fatto indicati dalle appellanti, di cui sopra si è dato conto, anche in quanto in alcun modo contrastati e/o smentiti dalla società appellata. La conferma, ricavata dalla CTU contabile disposta in sede di appello, del fatto che gli emolumenti oggetto di causa avessero iniziato ad essere spontaneamente corrisposti a partire dal mese di gennaio 1998, e quindi da parte della stessa B.S. Fast Cargo, autorizza, secondo la Corte, a ritenere che, rispetto alla stessa contrattazione decentrata vi fosse stata adesione implicita per fatti concludenti da parte dell’allora datore di lavoro, pur se non iscritto a nessuna delle associazioni stipulanti. Ciò - unitamente al fatto che alcuna spiegazione fosse stata fornita nel merito della comunicazione trasmessa dalla B.S. Fast Cargo ai dipendenti, nell’imminenza del loro passaggio alle dipendenze della SDA, quanto alla perdurante applicazione del CCNL e della contrattazione decentrata - porta a concludere, secondo la Corte d’Appello di Bologna, che tale applicazione traesse il suo fondamento nella recezione costante, anche in virtù di espresso rinvio, del contratto collettivo nazionale, e nel rinvio da parte di quest’ultimo alla contrattazione decentrata, così che in alcun modo avrebbe potuto giustificarsi la corresponsione degli emolumenti richiesti per un periodo temporalmente limitato, legittimando le creditrici a pretenderne il pagamento per l’intero periodo lavorato alle dipendenze della B.S. Fast cargo.